Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo pagina 6

Testo di pubblico dominio

contro cui viene introdotto . I contratti, le doti, i testamenti, gli escomii, i livelli, i sequestri sono argomenti dei paragrafi successivi. Il capitolo centoquarantuno tratta particolarmente degli assassini, ognuno de' quali, se capiterà in mano della giustizia (accidente allora rarissimo; il che mitigava l'eccessiva generalità della legge) è condannato ad essere appiccato per la gola, in modo che mora . Dal paragrafo concernente gli assassini, si passa alle confiscazioni, ai regolamenti del pascolo e della caccia, e ad uno statuto di buona economia ne' quali è inibito ai comuni il condannare i rei più che in soldi otto per ogni eccesso . V'è un capitolo intitolato i Castelli, nel quale si rimanda chi ne cercasse notizia alle leggi sopra i Feudi. E finalmente vi è l'ultimo della locazione delle case, nel quale, con paterna provvidenza per la sicura abitazione dei sudditi, è stabilito che chi ha locazione minore d'anni cinquanta debba avere l'intimazione dello sfratto almeno un mese avanti allo spirar della stessa . Nel quale spazio di tempo egli possa provvedersi per altri cinquant'anni; e che il Signore gli conceda la vita di Matusalem, acciocché possa ripeterne molte di tali locazioni. Parrebbe ora affatto miracoloso questo Codice d'un centinaio di pagine che pon ordine a tante materie così disparate; ma i giureconsulti del Magnifico Parlamento ci trovarono tanta agevolezza che ebbero agio qua e là d'inframmettervi leggi e consigli sulle tutele, sulle curatele, sugli incanti, sui percussori ed inquietatori dei pubblici officiali, e di sancire a danno di questi la multa di soldi quarantotto se uomini, e di soldi ventiquattro se sono donne. Vi si contiene di più una tariffa pei periti patentati ed una buona ramanzina pei contadini che osassero carreggiare in giorni festivi. Savissima poi è la consuetudine seguita in tali Statuti di dar sempre ragione del partito preso; come allorquando dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso cadenti nell'egual giorno debbano aver effetto l'una dopo l'altra in ragione d'anzianità, il legislatore soggiunse a motivo di questa sua disposizione: perché una persona non può contemporaneamente in più luoghi essere . I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perché vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser lodata la piacevole ingenuità di quelli d'una volta. Il ministero del legale o del giudice parrebbe dover essere stato assai facile colla comodità di statuti tanto sommari. Ma c'era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi provinciali s'intendeva aver vigore il Diritto veneto; e chi ha conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni forensi. Per giunta v'aveano le consuetudini; ed ultimo capitava a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto che ha l'olio mescolato col vino. Gl'infiniti dissesti prodotti nell'amministrazione della giustizia dall'arbitrario attraversarsi di tante leggi e di tanti codici, impietosirono gli animi della Serenissima Signoria, la quale s'accinse a ripararvi colla missione in terraferma d'un magistrato ambulante composto di tre sindaci inquisitori; i quali toccando con mano le piaghe degli amatissimi sudditi e delle povere contadinanze vi mettessero valido e pronto rimedio. Infatti i tre sindaci con minutissima coscienza cominciarono a passeggiare per lungo e per largo la Patria del Friuli; e primo frutto della loro peregrinazione fu un caldissimo proclama sui dazi pubblici, in calce al quale resta eccitato lo zelo de' Nobiluomini Luogotenenti ad incalorire le riscossioni e non ommetter di tempo in tempo qual si sia esecuzione de' mobili, affitti, entrate e stabili di ragione de' pubblici renitenti debitori, incamerando e vendendo gli effetti e beni medesimi a vantaggio della pubblica cassa; e ciò sian tenuti a puntualmente eseguire in pena della perdita della carica ed altre, ad arbitrio della giustizia . Di qual giustizia io lo dimanderei loro assai volentieri. Però dopo aver assestato convenevolmente una tale materia con una mezza dozzina di simili proclami, gli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Sindaci volsero la mente ad un oggetto di più caro e diretto vantaggio degli amatissimi sudditi; e pubblicarono un altro decreto che incomincia: Noi (a capo). In proposito dei vini d'Istria ed Isola (a capo ancora). Le difficoltà che si frappongono all'esito dei vini di questa fedelissima Patria eccitano l'attenzione dei Magistrati etc. etc., e c'inducono col presente a far pubblicamente sapere (a capo). Che ferme le leggi etc. resti assolutamente proibito il poter introdurre in qualsiasi loco di questa Patria e Provincia del Friuli qualunque sorta di vini provenienti da Sottovento ed Isola, se prima non averanno pagato il Dacio in mano del Custode nel luogo di Muscoli e levata la bolletta . Seguitano le pene per un buon paio di facciate. — Ai signori sindaci parve con quel decreto aver sufficientemente operato per l'immediata utilità della fedelissima Patria, laonde tornarono a partorir proclami: in proposito del Dacio Masena e Ducato per botte, in proposito dei Prestini, in proposito d'Ogli Sali e Tabacchi, in proposito dei contrabbandi; e non cessarono da questi propositi se non per emanarne un altro affatto paterno e provvidenziale a proposito dei corrotti, secondo il quale per impedire che non si ecceda in occasione dei corrotti per morte di congionti con aggravio inutile e superfluo che cagiona la rovina della famiglia e arriva a toglier il modo di supplire ai proprii doveri (intendi di pagare le imposte, etc.) si statuisce fra le altre, che non si possano portare i tabarri lunghi altrimenti detti gramaglie, in pena ai trasgressori di Ducati 600 da esser applicati un terzo al Nobiluomo Camerlengo, un terzo alla cassa della Magnifica città, ed un terzo al denunciante . Io suppongo che in seguito a questa disposizione tutti color che avevano perduto un parente nell'ultimo decennio si facessero accorciare il tabarro usuale d'un paio di quarte, per non correre il pericolo di pagarne così caro il privilegio. Ma se fu oculata ed attiva la missione del primo Sindacato, assai più proficui riuscirono i susseguenti. Fra i quali merita speciale encomio quello del 1770 che ebbe ad occuparsi del riordinamento delle Cernide o milizie del contado, levate dalle Comunità e dai Feudatari a tutela dell'ordine nelle singole giurisdizioni. Permettono i Signori Sindaci Inquisitori alle Cernide, Caporali e Capi di Cento (il capitano Sandracca era un Capo di Cento, o anche di cinquanta o di venti secondo il buon volere dei subalterni, che si arrogava il titolo di capitano in vista delle sue glorie passate) permettono loro, dico, di portare liberamente il schioppo scarico per le città e terre murate per transito, non mai alle chiese, feste, mercati, né accompagnando cittadini. — Potranno inoltre, così gli Illustrissimi Sindaci, nei casi di Mostre, Mostrini, Mostroni e Pattuglie esser armati oltre al fucile, della bajonetta; restando vietato il pugnale, proibito nelle vecchie Parti, e convertito ora nell'uso impudente di coltelli, arma abominevole ad ogni genere di milizia e condannata da tutte le leggi . — Questo paragrafo colpiva piucché le Cernide i prepotenti castellani i quali, reclutando in esse i famosi buli, armavano fino ai denti i più arrischiati e se li tenevano intorno per le consuete soperchierie. Convien però soggiungere a lode dei Conti di Fratta, che i loro buli erano famosi nel territorio per una esemplare mansuetudine, e che, se ne tenevano, gli era più per andazzo che per tracotanza. Il capitano Sandracca, antico eroe di Candia, vedeva con raccapriccio questa genia, diceva egli, di scorribanda irregolare; e tanto erasi adoperato presso il Conte che gli avevano relegati

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Argomenti: locazione minore,    magnifico parlamento,    luogo diverso,    piacevole ingenuità,    paese ingombro

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